Premesso che:

in applicazione delle disposizioni previste dal Diritto Internazionale Privato, nel caso di cittadini stranieri l’autorizzazione alla cremazione deve essere rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nell’ordinamento giuridico cui il cadavere era soggetto in vita.

Va pertanto acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di appartenenza da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione alla cremazione.

  • Domanda in bollo al Comune – Ufficio Stato Civile dove è avvenuto il decesso), sottoscritta da familiare o incaricato dell’Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del trasporto ecc.)

Il trasporto dell’urna (o della cassetta di resti) non è, comunque, mai soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri (veicoli speciali con vani impermeabili e facilmente disinfettabili, contenitori metallici e sigillati in cui racchiudere i corpi…) in quanto le ceneri/resti mortali, a differenza dei cadaveri, sono costituite da sostanza inorganica ed asettica. Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino.