La documentazione da presentare varia a seconda che il trasporto sia diretto o meno ad uno dei paese aderenti alla Convenzione di Berlino del 10.2.1937.

GERMANIA – AUSTRIA – BELGIO – FRANCIA – SVIZZERA – PORTOGALLO – ROMANIA – REPUBBLICA CECA – SLOVACCHIA – TURCHIA – EGITTO – REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO – CILE – MESSICO

Il trasporto delle salme per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055.