• Domanda in bollo al Comune – Ufficio Stato Civile (dove è avvenuto il decesso), sottoscritta da familiare o incaricato dell’Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di mortedel defunto, modalità datat e ora del trasporto, itinerario del trasporto ecc.)
  • Estratto di Morte, Permesso di Seppellimento ed al Trasporto rilasciati dal Comune in cui è avvenuto il decesso.
  • Se si tratta di morte violenta, nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all’estero della salma.
  • Certificato dell’Azienda Sanitaria (AUSL, ASST, APSS, ASDAA, ULSS, ASS, AUSL, ASUR, ASREM, ASP) attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui all’art.32 del DPR 285/90 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso DPR (disposizioni sul trasporto e trattamento). 
  • Nulla osta all’ingresso della salma nel paese estero di destinazione, rilasciato dall’autorità consolare straniera in Italia su richiesta dei parenti del defunto o di persona o ditta da essi incaricata.
  • Comunicazione di rilascio del passaporto alla prefettura di frontiera attraverso cui il feretro esce dal territorio nazionale.

CONSIGLI

per il confezionamento del feretro si seguono le norme imposte dal D.P.R. 285 del 1990

“La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l’una dall’altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri salvo il caso previsto dall’art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.”

“Per il trasporto nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l’introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l’eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell’anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.”